STATUTO DELLA SEZIONE PLR-GORDOLA

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I. NORME GENERALI

Art. 1. Costituzione
È costituita nel Comune di Gordola una sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese (PLRT), retta dal presente statuto, da quello cantonale e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2. Scopo
La sezione ha lo scopo di diffondere e attuare i principi ideali e programmatici del PLR di Gordola, cooperando con gli organi distrettuali e cantonali e di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica nel Comune.


II. SOCI

Art. 3. Adesione
Possono aderire alla sezione i cittadini svizzeri, domiciliati nel Comune e gli attinenti del Comune domiciliati all'estero, che condividono i principi e i postulati del Partito e accettano lo statuto. I membri hanno uguali diritti e doveri e sono eleggibili a tutte le cariche, eccettuato i casi d'incompatibilità previsti dalla legge o dallo statuto. Gli stranieri domiciliati possono partecipare a pieno titolo alle attività della sezione.
È membro chi ha pagato la tassa sociale dell'anno in corso. Può essere nominato membro onorario chi si è reso particolarmente meritevole nei confronti del Comune e/o del Partito, anche se non domiciliato nel Comune.

Art. 4. Dimissioni
Le dimissioni da cariche nel partito sono da presentare per iscritto all'Ufficio Presidenziale (UP) della sezione. Le dimissioni devono essere ratificate dall’Assemblea su preavviso dell'UP.

Art. 5. Sottosezioni
La sezione può costituire al proprio interno delle sottosezioni. I loro regolamenti devono essere ratificati dall’Assemblea.


III. NORME PROCEDURALI

Art. 6. Delibere
Le deliberazioni degli organi sezionali sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, ogni membro ha diritto ad un solo voto, non è ammesso il voto per delega. Per le modifiche degli statuti occorre la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea e il Comitato sono validamente costituiti ed abilitati a deliberare qualunque sia il numero dei presenti. Solo i membri che hanno pagato la tassa sociale dell'anno in corso hanno diritto di voto all'assemblea.
Nelle assemblee non si può deliberare su oggetti non all'ordine del giorno se non espressamente richiesto dai 2/3 dei votanti presenti. Le delibere avvengono per alzata di mano.
Quando il numero dei candidati è superiore ai posti disponibili, le nomine devono avvenire per voto segreto.


IV. ORGANIZZAZIONE

Art. 7. Organi
Gli organi della Sezione sono:
   a) l'Assemblea;
   b) Il Comitato;
   c) l'Ufficio Presidenziale;
   d) la Commissione di revisione dei conti.

Art. 8. L'Assemblea
L'Assemblea è l'organo supremo della sezione e determina la politica nell’ambito del comune parallelamente alle direttive politiche e programmatiche cantonali. Essa ha le seguenti competenze:
   a) discute e approva il programma d'attività formulato dal Comitato;
   b) nomina il presidente, il (i) vice-presidente (i) e il comitato;
   c) elegge la commissione di revisione;
   d) designa i candidati alle cariche comunali;
   e) approva e modifica lo statuto della sezione.
   f) designa il Municipale PLR rappresentante della sezione nella conferenza dei sindaci del
       Locarnese;
   g) elegge i delegati della sezione nel comitato cantonale, tra cui di regola il presidente della
       sezione, secondo la chiave di riparto in vigore del PLRT;
   h) elegge i rappresentanti della sezione al congresso cantonale, i quali saranno pure membri
       dell'Assemblea dei rappresentanti del distretto, secondo la chiave di riparto in vigore del PLRT.

Art. 9. Riunione dell'Assemblea
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno. La convocazione deve avvenire almeno 14 giorni prima della riunione e deve essere accompagnata dall'elenco delle trattande. Un'assemblea straordinaria può essere convocata, osservando le stesse formalità:
   a) per richiesta dei 2/3 dei membri del Comitato;
   b) per richiesta di almeno 20 membri della sezione con domanda scritta.
   c) Da parte degli organi cantonali
L'Ufficio Presidenziale darà seguito alla richiesta di convocazione di un’assemblea straordinaria entro quattro settimane, feste e vacanze escluse.

Art. 10. Comitato sezionale
Il Comitato dirige l’azione politica e organizzativa della sezione conformemente alle decisioni dell’assemblea della sezione. Esso viene convocato dall’UP di regola prima delle principali sedute del Consiglio comunale, prima delle elezioni e prima dell’Assemblea ed esprime l’indirizzo dell’azione politica sulla base delle informazioni che riceve dai Municipali e dai Consiglieri Comunali in merito ai messaggi fondamentali per il partito.
Il Comitato elegge il segretario-cassiere e propone all'assemblea i delegati che rappresentano la sezione negli organi cantonali e distrettuali. Il Comitato è nominato per un periodo di quattro anni, entro due mesi dal rinnovo dei poteri comunali. È diretto dal Presidente della sezione. Ne sono membri di diritto:
   • l'Ufficio Presidenziale
   • I Consiglieri Comunali eletti
   • I candidati non eletti alle ultime elezioni comunali
   • I candidati eletti e non alle ultime elezioni a livello cantonale e federale
   • I responsabili delle commissioni e/o dei gruppi di lavoro.
   • 5 membri eletti dall’assemblea.
Il Comitato è composto da un massimo di 30 membri. Esso si riunisce da 2 a 4 volte l’anno, in funzione delle esigenze programmatiche e operative. Per organizzare il proprio lavoro, il Comitato può appoggiarsi a gruppi di lavoro a cui delegare compiti e/o attività particolari. I gruppi di lavoro danno scarico della loro attività al Comitato.

Art. 11. Ufficio Presidenziale
L'Ufficio Presidenziale (UP), diretto dal presidente sezionale, propone le strategie della sezione, tiene i contatti con gli altri partiti e dirige la sezione dal punto di vista organizzativo e politico. L'UP è nominato dal comitato e rimane in carica per quattro anni. Il presidente e il (i) vicepresidenti sono rieleggibili al massimo 2 volte, per un totale massimo di 12 anni. Sono membri di diritto dell'UP i Municipali e il Capogruppo in Consiglio Comunale.
Sono membri eletti dall'assemblea:
   - il Presidente
   - il Vicepresidente
   - il segretario-cassiere
   - un membro
L’UP può costituire commissioni e/o gruppi di lavoro secondo necessità e opportunità.
Le cariche di presidente e di vicepresidente sezionale sono incompatibili con la carica di municipale.
Per organizzare il proprio lavoro l'UP può appoggiarsi a commissioni a cui delegare compiti e/o attività particolari. Le commissioni e i gruppi di lavoro danno scarico della loro attività all’UP.
Su convocazione del Presidente, l'UP si riunisce di regola una volta al mese e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. L'UP è abilitato a deliberare alla presenza della maggioranza dei membri, a parità di voti decide il voto del presidente.



V. DISCIPLINA

Art. 12. Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono retti dagli articoli 70-74 dello statuto cantonale.


VI. AMMINISTRAZIONE

Art. 13. Responsabilità
La Sezione risponde solo con il patrimonio sezionale, esclusa ogni responsabilità personale dei membri.

Art. 14. Commissione di revisione.
La commissione di revisione è composta da due membri nominati dall’assemblea per due anni e sono rieleggibili. Essi non possono far parte dell'UP. La commissione riferisce annualmente all'assemblea sui conti della sezione.


VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15. Statuto Cantonale
Per quanto non previsto dal presente statuto, fa stato lo statuto cantonale, in particolare nelle sue norme generali e nelle sue norme procedurali, e gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 16. Entrata in vigore
Il presente statuto, approvato dall'Assemblea del 5 ottobre 2016, entra in vigore immediatamente, riservata la ratifica del Comitato cantonale del PLRT ai sensi dell'articolo 21 dello statuto cantonale. Di conseguenza, è abrogato lo statuto della sezione PLR Gordola del 24 aprile 2002.

Il Presidente ad interim: Claudio Ranzoni

Approvato dal Comitato cantonale del PLRT il xxx
Il Presidente PLRT xxx

Tutte le denominazioni al maschile in questo statuto si intendono valide per entrambi i sessi.